La situazione in cui il passeggero di un veicolo fermo in un parcheggio, nell’aprire la portiera, abbia urtato e danneggiato la macchina posteggiata accanto ad esso rientra nella nozione di «circolazione dei veicoli». Infatti, la circostanza che il sinistro sia dipeso dalla condotta del passeggero (e non da un’azione del conducente) non preclude che l’uso del veicolo rientri nella sua funzione di mezzo di trasporto e, di conseguenza, nella nozione di «circolazione dei veicoli» di cui alla normativa comunitaria. Infatti, la ratio della disciplina in materia di responsabilità civile automobilistica risiede da una parte nel garantire la libera circolazione dei veicoli e dall’altra nel tutelare le vittime degli incidenti causati da tali veicoli.
Così ha deciso la Corte di Giustizia UE con la sentenza del 15 novembre 2018, C-648/17.